privilegio speciale immobiliare per
i tributi indiretti e sua estinzione
art. 56, c. 4, D.P.R. 26.04.1986, n.
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Per l’imposta
di registro lo Stato ha privilegio secondo le norme
del codice civile.
Il
privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di
registrazione.
art. 2772,
c.c.
I crediti
dello Stato per ogni tributo indiretto e per l’Invim
hanno privilegio sopra i beni immobili ai quali il tributo si riferisce (c. 1).
Tale
privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili (c. 4) e per le
imposte suppletive non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti
acquistati successivamente dai terzi (c. 5).
CNN 26.07.2002, Studio n.
40/2002/T, Est. Annarita Lomonaco
I privilegi in esame sono
inquadrabili nell’ambito delle garanzie del credito di imposta
e ad essi deve essere riconosciuta la medesima natura e funzione dei privilegi
che assistono gli altri crediti, a norma degli artt.
2745 sgg., c.c.
I
privilegi, in virtù del combinato disposto degli artt.
2741 e 2745, c.c., si
configurano quale ragione legittima di prelazione legale in considerazione
della causa del credito; ai sensi dell’art. 2746, c.c.,
essi si distinguono in privilegi generali, i quali si esercitano su tutti i
beni mobili del debitore, e privilegi speciali, che si fanno valere su
determinati beni mobili o immobili.
La
dottrina individua nel privilegio
speciale anche una garanzia reale, caratterizzata dal cd. diritto di seguito,
ai sensi dell’art. 2747, c. 2, c.c.,
strumentale rispetto alla natura di causa di prelazione.
Sotto il
profilo funzionale entrambe le figure, speciale e
generale, assicurano al creditore la preferenza nel momento della distribuzione
della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni e presuppongono, quindi,
l’esistenza di una procedura di espropriazione forzata.
r.m. 30.06.1981 n. 4/1270
Cass. 18.02.1972, n. 445
Cass. 27.04.1984, n. 2644
Cass. 15.02.1995, n. 1622
C.T.C., Sez
XI, 19.07.1994, n. 2672
C.T.C., Sez
XVIII, 05.10.1994, n. 3253
r.m. 13.07.1984, n. 4/101
Un limite
all’esercizio del privilegio in esame è rappresentato dal termine quinquennale
di decadenza per il suo esercizio (cfr. art. 56, L.R.), che non è soggetto
né ad interruzione né a sospensione, prescinde dall’atto di accertamento e dal
momento in cui lo stesso è divenuto definitivo ... continua a decorrere anche
nel periodo successivo alla notificazione dell’atto di accertamento di maggior
valore.
Il
privilegio si estingue senz’altro alla sua scadenza, a
nulla rilevando che a quella data il credito non sia esigibile.
Cass. n. 15.02.1995, n. 1622
r.m.
10.11.1986, n. 250556
Poiché il
privilegio speciale, in quanto causa di prelazione, è
destinato ad operare nella fase dell’esecuzione coattiva del credito, per
impedire la decadenza, occorre che il bene immobile gravato dal privilegio
venga, entro il termine quinquennale, assoggettato al pignoramento, essendo
questo l’atto iniziale del processo esecutivo (art. 491, c.p.c.).
Comm. Trib. I grado Verona, 3.03.1986, n. 96
Non sembra
invece che sia sufficiente a realizzare l’esercizio del privilegio la sola
"notifica al terzo del precetto o eventualmente dell’ingiunzione, posto
che in essi l’avvertimento concreta una mera
dichiarazione di voler esercitare il privilegio, non l’effettiva attuazione di
esso.
CNN 26.07.2002, Studio n.
40/2002/T, Est. Annarita Lomonaco
La tesi
che l’atto impeditivo sia quello che instaura il
rapporto processuale esecutivo, appare conforme al
principio generale, desumibile dalla legislazione ordinaria in tema di processo
civile e riconosciuto dalla Corte Costituzionale (28.06.1985, n. 190, in Foro it., 1985, I, 1881), in base al
quale "la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha
ragione".
La
decadenza non può dipendere dalla estrema variabilità
del tempo necessario per compiere l’espropriazione, spesso sottratto alla
disponibilità del soggetto promotore, e che perciò non può non ritenersi
sufficiente il pignoramento del bene al fine di impedire la suddetta decadenza,
non essendo ammissibile che l’esercizio del diritto finisca col prescindere
dalla volontà del creditore privilegiato.
Alla luce
di queste considerazioni non appare condivisibile l’opinione secondo la quale
il momento ultimo di riferimento ai fini della decadenza del privilegio
dovrebbe essere costituito dalla vendita forzata infraquinquennale, la quale trasformando il bene in denaro
liquido e procurando dunque all’esecuzione il mezzo per soddisfare i diritti
dei creditori, consentirebbe il pieno compimento della garanzia.
In
conclusione, il terzo acquirente del bene sarà esposto al rischio di
un’espropriazione forzata da parte dell’Amministrazione finanziaria per cinque
anni dalla registrazione dell’atto che ha dato origine al privilegio speciale
immobiliare, termine sul quale non influiscono vicende relative
al credito di imposta, non essendo soggetto a interruzioni o
sospensioni, ed entro il quale l’Amministrazione procedente deve almeno
iniziare la procedura esecutiva, assoggettando a pignoramento l’immobile.